Un corrispondente speciale


Nel numero 202, giugno-agosto 2018, abbiamo deciso di aprire e affidare a Paolo Siani questa rubrica. Il titolo non è casuale e il libro, da poco pubblicato, ne è testimonianza. Con il primo numero di R&P successivo all’apertura della XVIII legislatura della Repubblica Italiana (23 marzo 2018), Paolo ha incominciato a raccontarci alcuni degli avvenimenti e del lavoro all’interno della Camera dei Deputati. I lavori parlamentari devono contribuire alla gestione e al miglioramento dell’intera comunità ed è, quindi, all’esterno del Parlamento che trovano la validazione. È una delle ragioni/significati della rappresentanza: “una lucida follia” che necessita di impegno e partecipazione.



Questo libro è una sorta di diario, ma è anche un bilancio, delle mie attività parlamentari e delle azioni di impegno civile sul territorio per continuare a lavorare per la comunità che mi ha visto crescere, e per l’Italia intera.

E la lettura di queste pagine ne dà testimonianza, non solo sui temi che ho trattato sulla stampa e sui social, ma anche nelle proposte di legge presentate, nelle risoluzioni a cui ho lavorato in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza.




Con questo volume voglio informare e dialogare con i miei elettori per continuare a comprendere insieme la complessità del mondo che ci circonda e trovare le giuste soluzioni legislative, per essere davvero al servizio dei bisogni reali delle persone. Perché, in questi due anni, non ho mai smesso di restare in contatto, dentro la mia comunità, con i miei amici, i miei colleghi, i miei piccoli pazienti e i loro genitori, sempre in ascolto e confronto reciproco.

I proventi della vendita delle copie del libro andranno in un fondo per la prima borsa di studio in pediatria sociale e di comunità dedicata alla memoria del mio caro amico Peppe Cirillo istituita dalla Fondazione Pianoterra onlus.




Disposizioni volte alla protezione, alla promozione e al sostegno dell’allattamento materno

XVIII Legislatura Camera dei Deputati AC –
Proposta di Legge d’iniziava del deputato Siani Paolo
Versione febbraio 2020

Onorevoli Colleghi! Il latte materno è un bene comune che la natura ha affidato in gestione alle donne. Solo le donne possono decidere se, dove, quando, come, quanto e quanto a lungo allattare. Nessuno dovrebbe sostituirsi ad esse o interferire con la loro indipendenza con il rischio di interferire in questa funzione essenziale per la crescita del neonato. L’allattamento materno per i bambini è il primo vaccino contro malattia, povertà, solitudine, e l’investimento più duraturo per le loro capacità fisiche, cognitive e sociali. Quando nutriamo un bambino, ne indirizziamo anche la futura crescita personale sociale ed economica. La serie di articoli del Lancet del 2016 sull’allattamento mostra perché l’allattamento materno è uno degli interventi di maggiore impatto per fornire benefici ai bambini, alle donne e alla società.


La promozione dell’allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica, tale da essere espressamente indicato dall’UNICEF come un diritto nell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che i bambini siano allattati in maniera esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita e che il latte materno rimanga il latte di prima scelta, finché madre e bambino lo desiderino, anche dopo l’introduzione di alimenti complementari nel cosiddetto divezzamento. È opportuno ribadire che il tasso di allattamento materno al momento della dimissione del neonato dai punti nascita dagli ospedali è uno degli indicatori della qualità delle cure fornite dall’ospedale stesso: è necessario rilevare che, attualmente, manca una estesa conoscenza di questo indicatore. Laddove disponibile il dato evidenzia un’ampia variabilità inter-aziendale. Ciò fa ritenere che in molti punti nascita non si applichino o si applichino solo parzialmente o senza particolare interesse e successo le modalità organizzative ed i protocolli assistenziali, che invece sono notoriamente facilitanti dell’avvio dell’allattamento materno.


L’iniziativa “Ospedali & Comunità amici dei bambini e delle bambine” fa parte di quei programmi internazionali che aiutano i servizi sanitari a migliorare le pratiche assistenziali rendendo protagonisti i genitori e sostenendoli nelle scelte per l’alimentazione e la cura dei propri bambini. L’iniziativa è presente nel nostro Paese, e ad essa le aziende sanitarie possono ispirarsi, anche se non intendano intraprendere un percorso formale per l’accreditamento. La scarsa adesione all’iniziativa dimostra che promozione e tutela dell’allattamento materno non appaiono ancora considerate rilevanti e tali da indurre a chiari investimenti in termini di programmazione e policy. Spesso la sola iscrizione online al sito dell’UNICEF viene presentata come inizio di un percorso in effetti mai iniziato. Serve invece maggiore decisione nella implementazione degli interventi di promozione dell’allattamento materno da parte delle singole Regioni e/o Province Autonome. Questi interventi diventano ancora più preziosi nel caso dei nati ad alto rischio ricoverati nelle TIN (Terapie intensive Neonatali). Questo è uno dei motivi per cui va favorito il libero accesso della mamma nei reparti TIN in modo che possa allattare liberamente il suo bambino. Questo libero accesso non è tuttora permesso in gran parte delle TIN anche per una mancanza di formazione del personale ospedaliero di ogni ordine e grado. A tale scopo la formazione universitaria sull’allattamento deve essere sviluppata e rafforzata specialmente nelle scuole di specializzazione di pediatria, e nel corso di laurea in ostetricia o infermieristica pediatrica.


Il punto di riferimento deve essere il corso dell’OMS/UNICEF “20 ore sull’allattamento materno per operatori della salute”. Appare quindi necessario un intervento di sensibilizzazione e di orientamento delle Università, che passi attraverso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) in collaborazione con i i referenti regionali per l’allattamento materno da istituire obbligatoriamente ove non esistenti.


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1 

1. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle singole università così come definita dalla legge n. 168 del 9 maggio 1989, la classe di specializzazioni in medicina clinica dell’età evolutiva e ostetricia così come definita e disciplinata dal decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e suoi allegati deve comprendere tra i suoi obiettivi formativi quelli relativi alla promozione, alla protezione e al sostegno dell’allattamento materno in linea con le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. Con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida per l’inserimento nella classe di specializzazione in medicina clinica dell’età evolutiva delle conoscenze relative alle modalità di allattamento materno secondo i seguenti punti: a) nel programma dell’esame di pediatria al 5° anno di Medicina e di Ostetricia e Ginecologia siano inserite almeno 2 ore dedicate alla promozione dell’allattamento materno; b) sia istituito un curriculum formativo standardizzato in tutta Italia per i medici specializzandi su tale materia; c) nell’iter di formazione sia inserito il corso di 20 ore dell’OMS/UNICEF sull’allattamento; d) durante il corso di specializzazione sia prevista una specifica formazione sullo sviluppo fisico sociale, emotivo e relazionale del neonato e sui primi mille giorni di vita.


Art. 2 

1. Il pediatra di libera scelta, l’ostetrica o, in generale, i professionisti della salute che per le proprie competenze professionali si trovino ad intervenire sul rapporto tra la madre e bambino nella fase dell’allattamento deve possedere una formazione permanente ed aggiornata su tali tematiche previa acquisizione di 20 crediti formativi ECM almeno ogni cinque anni. I crediti ECM devono essere conseguiti da eventi formativi completamente esenti da sponsorizzazioni o finanziamenti di produttori e distributori di prodotti che confliggono con il codice internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1981 e le successive risoluzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro della Salute sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità volte all’istituzione e all’organizzazione dei corsi di formazione. Qualora i crediti ECM siano conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi formativi, questi devono essere esenti da sponsorizzazioni o finanziamenti privati.

3. I programmi regionali di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all’ottimale valorizzazione delle risorse umane di cui al decreto legislativo 229/99 e successive modificazioni devono tenere conto di tali necessità formative a livello regionale.


Art. 3 

1. Al fine di incrementare la disponibilità di latte umano entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, ove sia presente un reparto di neonatologia, deve dotarsi o consorziarsi, anche a livello provinciale o regionale, con altre strutture al fine di istituire una banca del latte secondo l’accordo del 5 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 32, dell’8 febbraio 2014 “linee di indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno”.


Art. 4 

1. All’articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratici madri i seguenti periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata: a) quattro periodi di riposo durante i primi sei mesi di vita del bambino. I periodi sono due quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore; b) due periodi di riposo dal settimo mese al dodicesimo mese di vita del bambino. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore».


Art. 5

1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nonché le competenti commissioni parlamentari definisce con proprio decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, linee guida volte a disciplinare le modalità istitutive di appositi spazi d’accoglienza dedicati a genitori e bambini dove è possibile anche allattare, negli edifici pubblici, negli edifici aperti al pubblico e nelle istituzioni.

Art. 6 

1. Al fine di sostenere la scelta dell’allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall’OMS e dall’UNICEF, il Ministro della Salute istituisce con proprio decreto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un registro nazionale degli “ospedali amici dei bambini” ricomprendente tutte quelle strutture sanitarie che incoraggiano le buone pratiche per la promozione dell’allattamento materno nel rispetto anche del Codice internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1981 e le successive risoluzioni.

2. Il registro di cui al comma è pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della Salute


Art. 7

1. Al fine di sostenere la scelta dell’allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall’OMS e dall’UNICEF e di garantire un contributo di 200 euro mensili per i primi sei mesi di vita del bambino a quelle mamme che scelgono in via esclusiva tale allattamento, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo con una dotazione annua di due milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. Con successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo.


Art. 8

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.

2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.